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Nuovo Codice della Strada 2021 - Modifiche Trasporti

Elenchiamo di seguito le modifiche, del nuovo codice della strada 2021, che interessano le aziende di trasporto ed i nostri soci Coimba.

Art.10, comma 2, lettera b) – trasporti eccezionali: viene ribadito che è trasporto eccezionale quello eseguito con veicoli eccezionali di una cosa indivisibile che per le sue dimensioni e per la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62, ovvero che per la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dall’articolo 62. Nel caso di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi e apparecchiature industriali complesse per l’edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, il trasporto può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati e, comunque, in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall’autoveicolo o dal complesso di veicoli. Qualora siano superati i limiti di cui all’articolo 62, ma nel rispetto dell’articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l’intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell’osservanza dell’articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi e le apparecchiature industriali complesse per l’edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi e purché almeno un carico delle cose indicate richieda l’impiego di veicoli eccezionali, la predetta massa complessiva non può essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro o più assi, a 72 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a cinque assi e a 86 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei o più assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile;
viene ridotto il peso massimo ammesso di 108 ton per veicoli di più di 6 assi per tali tipologie merceologiche, le quali devono quindi avere almeno un pezzo indivisibile per giustificare l’utilizzo di un convoglio eccezionale;

 

Art.61, comma 2 – Dimensione dei veicoli: viene estesa la lunghezza degli
autoarticolati da 16,50 a 18,75 metri, “ferma restando l’idoneità certificata dei rimorchi o delle unità di carico ivi caricate, al trasporto intermodale strada-rotaia e stradamare”.
In altri termini, potranno circolare liberamente in Italia semirimorchi più lunghi
rispetto alle dimensioni standard dell’UE, senza rientrare nel campo di applicazione dell’art.10, relativo ai trasporti eccezionali. In questo modo, viene regolarizzato il “progetto diciotto” (P18), che era in sperimentazione in Italia dal 2009 con 330 complessi veicolari. La circolazione all’estero di tali veicoli più lunghi, invece, sarà consentita ma continueranno ad essere soggetti ad autorizzazione degli Enti proprietari delle strade negli altri Stati membri e Paesi non-UE;
 
 
Art.80, comma 8 – revisione veicoli: viene in questo modo sanata la situazione
legislativa dei rimorchi e dei semirimorchi, i quali possono essere “revisionati” anche presso officine autorizzate, del pari dei trattori (cfr. circolare n.7.797 dell’8 gennaio 2019). Resta di esclusiva competenza ministeriale, la revisione dei veicoli in regime ADR e ATP;
 
 
Art.180, comma 8, - documenti di circolazione e di guida: l’invito a presentarsi per esibire i documenti non si applica nel caso in cui l’esistenza e la validità della documentazione richiesta possano essere accertate tramite consultazione di banche dati o archivi pubblici o gestiti da Amministrazioni dello Stato accessibili da parte degli organi di polizia stradale, ad eccezione delle ipotesi in cui l’accesso a tali banche di dati o archivi pubblici non sia tecnicamente possibile al momento della contestazione;
 
 
Art. 203 – ricorso al Prefetto: viene ammesso il ricorso al Prefetto, in caso di violazione al codice della strada, oltre che con raccomandata A/R anche per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato;

Autore / Fonte: Staff Consorzio Trasporti Coimba

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