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ALBO GESTORI AMBIENTALI - NUOVO REGOLAMENTO

Vi informiamo che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto di cui all’oggetto, che ridefinisce in maniera organica le attribuzioni e le modalità organizzative dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, nonché i requisiti tecnici e finanziari delle imprese, i termini e le modalità di iscrizione e i relativi diritti annuali.
Il nuovo decreto ministeriale, che abroga il precedente D.M. n. 406/1998, entrerà in vigore il prossimo 7 settembre, apportando una notevole semplificazione amministrativa ed un miglioramento delle funzionalità in relazione al quadro normativo attuale in materia di rifiuti.
In particolare, l’art. 18 del Regolamento introduce una semplificazione per le imprese, le quali non saranno più tenute a comunicare le modifiche anagrafiche all’Albo; tali variazioni, infatti, saranno trasmesse telematicamente e d’ufficio da parte del Registro delle imprese (REA) alla Sezione dell’Albo competente, la quale recepirà la modifica entro 30 giorni e ne darà notizia all’impresa interessata.
Un’ulteriore novità è data dall’accorpamento delle categorie di iscrizione, previsto dall’art. 8 del Regolamento. La norma prevede che coloro che sono iscritti alle categorie 4 e 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi) possano esercitare anche attività di trasporto di rifiuti da sé stessi prodotti, senza richiedere l’iscrizione all’apposita e diversa categoria. Allo stesso modo, tali imprese potranno esercitare anche attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti senza richiedere altre iscrizioni.
Sempre sul fronte delle semplificazioni, il decreto prevede la trasmissione telematica delle domande e delle comunicazioni relative all’iscrizione all’Albo, mediante accesso ad un apposito portale delle Camere di commercio (art. 14 del Regolamento).
Per quanto riguarda il rinnovo dell’iscrizione, da effettuarsi ogni 5 anni, l’impresa presenterà alla Sezione territoriale dell’Albo un’autocertificazione attestante il permanere dei requisiti previsti per l’iscrizione (art. 22 del Regolamento). L’attestazione di idoneità dei mezzi di trasporto è redatta e sottoscritta dal Responsabile tecnico dell’impresa, pertanto decade l’obbligo di dimostrarla con perizia redatta e giurata da un professionista (art. 15 del Regolamento).
Per quanto riguarda il regime transitorio, di cui all’art. 26 del Regolamento, si segnala che:
 
- le iscrizioni effettuate al 7 settembre 2014 e le garanzie finanziarie già prestate restano valide ed efficaci fino alla loro scadenza;
 
- le domande di iscrizione presentate entro il 7 settembre 2014 sono valide ed efficaci;
 
- le disposizioni adottate dal Comitato nazionale dell’Albo Gestori Ambientali entro il 7 settembre 2014 restano valide ed efficaci fino all’emanazione delle altre disposizioni di competenza.

Autore / Fonte: ANITA

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