Le imprese di trasporto si sono unite nel piĆ¹ grande consorzio d'Italia.
080.5375870 info@consorziocoimba.it Accedi
Chinese (Traditional)EnglishFrenchGermanItalianJapaneseRussian

OMICIDIO STRADALE - PRIMO COMMENTO A CURA DEL DOTT. SALMASO, DOCENTE ACCREDITATO M.I.T. E A.N.I.T.A. SERVIZI

Omicidio stradale: da oggi è legge.
 
L’omicidio stradale è legge: con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del testo definitivo, chi provocherà la morte di una persona mentre è alla guida della propria auto subirà pene estremamente elevati, ai confini – a detta di alcuni – della costituzionalità. Al palo, però, non ci sono solo i pirati della strada, ma anche coloro che commettono infrazioni molto più comuni, per le quali, spesso, la stessa polizia chiude un occhio in assenza di pericolosità. La reclusione è prevista anche a chi crei lesioni gravi passando con il semaforo rosso o cagioni la morte di una persona in prossimità di curve, intersezioni, striscia continua di mezzeria o strisce pedonali.
La legge sull’omicidio stradale, in particolare, prevede la reclusione da cinque a dieci anni nei confronti del conducente di un veicolo a motore che, passando con il semaforo rosso oppure circolando contromano, cagioni ad altri lesioni gravi o gravissime. Dunque, nonostante la legge parli di “omicidio (stradale)”, in questo caso il carcere scatta anche in assenza di morte del danneggiato, che non deve essere necessariamente un altro conducente, ma ben potrebbe essere anche un pedone: l’attraversamento dell’incrocio nonostante la luce semaforica rossa è sanzionato con la più elevata delle sanzioni.
Non è tutto. La nuova legge prevede la stessa pena della reclusione da cinque a dieci anni nei confronti di chi, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona. Come si intuisce facilmente dalla dizione della legge, in questo caso, la condizione necessaria affinché scatti il carcere è l’aver procurato la morte di una persona.
Con la medesima pena (da 5 a 10 anni di reclusione) vengono sanzionate alcune condotte, purtroppo abbastanza comuni nei conducenti, quali:
  • inversione di marcia nelle vicinanze o all’altezza di un incrocio o di altra intersezione stradale;
  • inversione di marcia in presenza di curve o dossi;
  • sorpasso in corrispondenza alle strisce pedonali;
  • sorpasso in presenza di linea continua di mezzeria;
  • procedere in centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita;
  • procedere fuori dei centri urbani ad una velocità superiore di almeno 50 km da quella consentita.
Particolarmente grave viene considerata, per la nuova legge in trattazione, la condotta di guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti quando, in conseguenza di un incidente stradale in cui vi è la morte di una persona, lo stato di alcolemia nel sangue riscontrato a carico del conducente sia risultato essere superiore a 1,50 g/l  ovvero superiore a 0,80 g/l nel caso in cui alla guida vi sia , ad esempio, uno dei soggetti previsti dall’art. 186-bis C.d.S. (minori di anni 21, neo patentati, conducenti adibiti al trasporto di persone e cose). In quest’ultimo caso la pena della reclusione prevista passa da un minimo di 8 anni ad un massimo di 12 anni.  
Pesanti sono pure le conseguenze a carico della patente di guida posseduta, con la possibile revoca da 5 a 15 anni, che può arrivare anche alla revoca a vita nei casi più gravi.
Data l’importanza dell’argomento mi riservo di ritornare sulla questione quanto prima.

Autore / Fonte: dott. Salmaso Danilo

Richiedi informazioni

Accetto il trattamento dei dati personali in conformità del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) in materia di Privacy.